OBLIO ONCOLOGICO: UNA TUTELA PER CHI HA AVUTO MALATTIE ONCOLOGICHE

OBLIO ONCOLOGICO: UNA TUTELA PER CHI HA AVUTO MALATTIE ONCOLOGICHE

Dal 2 gennaio 2024, non c’è più alcun obbligo di fornire dati sulle malattie oncologiche da cui si è guariti.

Il diritto all’oblio oncologico consente alle persone guarite da malattie oncologiche di non essere discriminate per la loro condizione di salute pregressa e di sottoscrivere una polizza assicurativa senza dover dichiarare la malattia avuta.

Grazie alla Legge 7 dicembre 2023 n°193 in vigore dal 2 gennaio 2024, infatti, le persone che sono state affette da malattie oncologiche hanno il diritto di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, né in fase di stipula del contratto né in occasione del rinnovo della polizza.

Il diritto all’oblio si applica alle patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni. Tale periodo è ridotto a 5 anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

Per alcune patologie si applicano termini inferiori, riportati nella tabella seguente, come previsto dal decreto attuativo del Ministero della Salute, in vigore dal 24 aprile 2024.

Tipo di tumoreSpecificazioniAnni dalla fine del trattamento

Colon-retto

Stadio I, qualsiasi età

1

Colon-retto

Stadio II-III, >21 anni

7

Melanoma

>21 anni

6

Mammella

Stadio I-II, qualsiasi età

1

Utero, collo

>21 anni

6

Utero, corpo

Qualsiasi età

5

Testicolo

Qualsiasi età

1

Tiroide

Donne con diagnosi <55 anni

Uomini con diagnosi <45 anni.

Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi

1

Linfomi di Hodgkin

<45 anni

5

Leucemie

Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età

5

Pertanto, prima della stipulazione o del rinnovo di un contratto di assicurazione, qualora siano state fornite informazioni sul proprio stato di salute relative a pregresse patologie oncologiche il cui Trattamento Attivo (inteso come la mancanza di recidive dalla data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico) si sia concluso senza recidive, l’interessato deve trasmettere tempestivamente all’Assicuratore o all’Intermediario la certificazione prevista dalla Legge n. 193/2023 e dai relativi decreti attuativi.
 
Dopo il ricevimento della certificazione attestante il diritto all’oblio oncologico, l’Assicuratore provvede, entro trenta giorni, a cancellare integralmente le informazioni precedentemente acquisite, sia dai sistemi informatici sia dagli archivi cartacei, senza alcun onere economico per la persona interessata.
 
Si precisa che decorso il periodo previsto per l’esercizio del diritto all’oblio oncologico, le informazioni eventualmente acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, né per valutare il rischio o la solvibilità della persona interessata.
 
Le clausole contrattuali in contrasto con l’art. 2, commi 1-5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, restando valido il resto del contratto. Tale nullità opera esclusivamente a tutela dell’interessato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
 
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Eventuali ulteriori dettagli e informazioni saranno pubblicati sul nostro sito una volta che il Quadro regolamentare sarà completo.